
Le Banche sembrano fare il bello e cattivo tempo . Ma tu pensavi di risparmiare tutta la commissione ? Era troppo bello vero?
Ritorno infatti sulla Commissione di massimo scoperto che secondo quanto stabilito dalla legge 2 del 28.01.2009 è applicabile dalle banche in alcuni casi.
il sistema Bancario non poteva darti questa preoccupazione ed ecco che un po’ tutte le banche hanno creato tipologie di spesa diverse , anche se per alcuni ciò comporterà comunque un risparmio .
Prendiamo alcuni esempi riassunti ma reali e dimostrabili ,prendendo una parte di testo che è stato scritto in comunicazioni di Istituti di Credito per la “Proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente” :
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a) In caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell’affidamento concesso (sconfinamenti) è dovuta una spesa trimestrale che va da 25 € a 100 € a seconda dell’importo utilizzato
b) Addebito commissione sull’affidamento, che è data da una percentuale per l’importo affidato -questa commissione viene applicata in misura proporzionale al periodo in cui la somma affidata è disponibile nonché alla stessa somma , indipendentemente dall’utilizzo .Nel caso di di sponibilità dei fondi per un numero di giorni inferiori al periodo di riferimento l’addebito della commissione sarà ridotto proporzionalmente.
c) Commissione per scoperto di conto nella misura di 2 euro per ogni giorno in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per ogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione) - L’importo massimo addebitabile per trimestre è di 100 euro .
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BENE !!! Ora non è il caso di fare una carellata di commissioni scritte sulle varie proposte di modifica unilaterale di contratto di conto corrente che ci vengono inviate dagli Istituti Bancari a norma dell’art.118 del Dlgs 385/93 (Testo Unico Bancario)
Ma ti volevo ricordare che su ogni comunicazione la Banca in sostanza ti dice che se non ti sta bene quanto da loro deciso puoi recedere dal contratto e precisamente “ Entro 60 giorni dal ricevimento della presente proposta di modifica unilaterale del contratto , il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese di chiusura ……………. Trascorso tale termine le modifiche si intendono approvate.”
Ma tu potresti inviare una dicitura del genere ai tuoi clienti o almeno hai o avresti la potenza di farlo???
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Ciao Patrizio Gatti
Articolo prelevato da http://planconsulting.it/blog
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A proposito di tale problematica, osservavo quanto segue:
“Ancora un volta, nulla di nuovo sotto il Sole.
Il meccanismo, tipicamente italiano, è sempre quello…
A cosa mi riferisco?
Al famoso detto: travata la legge, scoperto l’inganno.
Richiamando anche quanto già indicato in un mio precedente commento, mi pare importante evidenziare come, definita per legge la nullità di talune clausole contrattuali, ecco che gli istituti bancari, con tutta la fantasia possible ed immaginabile, consentita dalla creatività degli addetti agli uffici legali, cosa fanno?
Semplicemente modificano qualche terminologia, o stanno quel tanto nei confini della legge, per non prestarsi ad attacchi giuridici.
Per fortuna, si può ribadire un concetto:
giudici e giuristi, almeno sotto questo
profilo, possono svolgere un ruolo importante.
Visto che in Italia non prevale un vuoto formalismo giuridico, ma un orientamento che potremmo definire sostanzialistico, si individua in talune nomre, in taluni itsituti giuridici, anche ciò che è stato espressamene vietato, pur con altra denominazione.
Di qui la possiblità di declaratoria di nullità di clausole che solo sotto il profilo formale non violano la legge, ma sotto quello sostanziale, con tutta evidenza, invece la violano, e non poco.”
LA predetta analisi ha centrato, osereri dire, l’obiettivo.
COn recente provvedimento legislativo, il governo ha espressamente previsto che forme nominalisticamente diverse rispetto alla CMS, ma con la stessa funzione, siano viziate da nullità, tamquam non essent a proposito di questa materia.