Un Guest Post di Mario Delfino
Semplificato l’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Una delle obiezioni più frequenti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico indica come massimo ostacolo la burocrazia eccessiva da affrontare per la gestione di tutte le pratiche necessarie: iter autorizzativo dell’impianto; allaccio alla rete elettrica e comunicazione al GSE al fine di accedere alle Tariffe Incentivanti (giusto per ricordare le principali).
Si tratta di una obiezione che, spesso, purtroppo, trova riscontro nella realtà. Ma è anche vero, però, che è in atto uno sforzo legislativo con l’obiettivo di semplificare e di velocizzare la procedura autorizzativa.
Come riportato nella Prima Edizione dell’Ebook Investire nel Fotovoltaico, la legislazione vigente prevedeva, per impianti fotovoltaici fino a 20 kW di potenza, l’obbligo di presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). Trascorsi 30 giorni ed in assenza di comunicazioni in merito da parte del competente Ufficio Tecnico, in base al principio del silenzio – assenso, era possibile avviare i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Tutto ciò era vero, se nella zona scelta per la realizzazione dell’impianto non insistevano vincoli di alcun genere, tali da rendere necessario il passaggio alla Soprintendenza competente.
Adesso, come indicato nella Seconda Edizione dell’Ebook, le cose sono leggermente cambiate.
Il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio stabilisce, infatti, che l’installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e, come tale, non soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività.
Il requisito da rispettare è che la superficie dell’impianto non risulti superiore a quella del tetto sul quale l’impianto dovrà essere installato.
Soddisfatte tali condizioni, sarà sufficiente presentare una semplice comunicazione preventiva al Comune competente, piuttosto che la DIA.
Naturalmente, questo è vero quando nel sito di realizzazione dell’impianto non insistono vincoli architettonici, paesaggistici o ambientali.
Ma, quindi, in pratica, cosa cambia?
Passiamo ad un esempio concreto: il tetto inclinato di una villa o di una palazzina, sul quale vanno installati i moduli fotovoltaici, in sostituzione delle tegole (impianto totalmente integrato architettonicamente) o in aggiunta alle tegole (impianto parzialmente integrato architettonicamente).
In entrambi i casi, come è facile immaginare, i moduli saranno disposti sulla falda del tetto in maniera complanare a questa, cioè seguendo la stessa inclinazione del tetto.
Ed in entrambi i casi, non occorre più presentare la DIA, ma una semplice comunicazione preventiva.
Il vantaggio è duplice:
- si produce minore documentazione. La DIA, a differenza della comunicazione preventiva, comprende almeno un progetto grafico, una relazione tecnica e la certificazione da parte del progettista dell’assunzione di responsabilità che gli interventi descritti sono conformi alle disposizioni legislative vigenti.
- si risparmia tempo. Nel caso della DIA occorre aspettare 30 giorni una eventuale risposta da parte del Comune. Nel caso della comunicazione preventiva, si può procedere all’installazione dei moduli anche il giorno dopo.
A Cura di Mario Delfino,
Autore di “Investire nel Fotovoltaico”
Per rimanere aggiornato con questo blog iscriviti ai Feed RSS
L’articolo tratto dal blog di Bruno Editore www.giacomobruno.it
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
3 Commenti
Lascia un commento
Recent Posts
Passare dai libri di carta all’eBook? Ecco l’intuizione di Michael Hart, il Padre dell’eBook!!
Un Guest Post di Ivan De Mico Come l’intuizione di Michael Hart ha cambiato il mondo: 10 motivi per abbandonare i more
Ma il Business Plan viene preso in considerazione in Banca?
Il business plan conta Veramente a qualcosa per le richieste di credito bancario? Ultimamente , nonostante il credit crunch , ho more
E’ partita la Nuova Moratoria dei debiti 2012 per le Piccole e Medie Imprese-
Per sostenere il sistema del Credito è stato firmato l'Accordo Abi-imprese per la Nuova moratoria dei prestiti alle Pmi ========================================================== (ASCA) - more
Il profilo del candidato da selezionare. Come descriverlo?
Un Guest Post di Pierpaolo Sposato Come descrivere il profilo del candidato da selezionare Uno degli ostacoli più frequenti a cui more








Burocrazia dunque semplificata, anche se senza giungere ai livelli di semplificazione tipici dell’estero.
Una domanda. Anche gli impianti > 20 kW, se soddisfano tutte le condizioni del Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, necessitano della sola comunicazione preventiva?
La norma non sembra porre limiti alla potenza installata, se non dicendo che la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto stesso.
Sì, è così.
Anche se adesso, i riferimenti normativi sono cambiati. Nel frattempo, rispetto alla data di pubblicazione del post, è stato pubblicato il DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”